LE NORMATIVE RIGUARDANTI L’ABBIGLIAMENTO DA LAVORO
Quando scegli la divisa aziendale devi rispettare particolari obblighi di legge. La normativa sull’abbigliamento da lavoro, regolamentata dal D. Lgs. n. 81 del 2008 (ex legge 626/94) – Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, stabilisce che in alcuni settori sia necessario indossare abbigliamento atto a proteggere il lavoratore dai rischi per la salute e la sicurezza. Vediamo nel dettaglio cosa dice la legge sull’abbigliamento DPI.
1) Antinfortunistica DPI: di cosa si tratta?
Nel Decreto Legislativo 81/2008 si parla di DPI – Dispositivi di Protezione Individuale, cioè di:
qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
I più comuni DPI sono classificati in:
- Multipro, specifici per chi lavora nel settore della saldatura. Questi capi proteggono dai rischi dovuti agli agenti fisici (radiazioni, calore, elettricità, rumore), alla presenza di cariche elettrostatiche e da quelli legati all’inalazione dei fumi, vapori e gas che si liberano durante il processo di lavorazione.
- Proban, speciale processo di finissaggio che rende i tessuti ignifughi e protegge chi si trova a lavorare in condizioni di elevate temperature.
- Alta visiblità, specifici per chi si trova a lavorare per strada o comunque in condizioni di scarsa visibilità e ha bisogno di essere facilmente individuato.
- Abbigliamento antiacido, per chi è esposto a rischi chimici derivati da piccoli spruzzi di liquidi, spray, aerosol, etc.
- Abiti da lavoro antistatici, per chi deve lavorare a contatto con materiale chimico ed elettrico e necessita di un abbigliamento di protezione dai rischi di cariche elettrostatiche.
Ogni capo o accessorio considerato DPI, dal casco ai guanti, alla mascherina, ai giubbotti alta visibilità, deve:
- Essere conforme alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475(N)78, e sue successive modificazioni
- Essere adeguato ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore
- Essere adeguato alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro
- Tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore, quindi pratico e comodo da indossare
- Poter essere adattato all’utilizzatore secondo le sue necessità.
- Nel caso per lavoro tu sia esposto a rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.
2) Abbigliamento sicurezza sul lavoro: quali obblighi, per datore e dipendente?
Secondo la legge sulla Sicurezza sul Lavoro, spetta al datore di lavoro fornire ai dipendenti i necessari e idonei mezzi di protezione, dopo avere eseguito accurate valutazioni (che riguardano l’entità dei possibili rischi, la frequenza dell’esposizione del lavoratore a tale rischio, la caratteristiche dei posti di lavoro e le prestazioni dei DPI).
Da parte sua, il lavoratore deve osservare le norme e le disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di uso dei mezzi di protezione individuale messi a propria disposizione, avendo cura dei DPI che gli vengono consegnati, non apportandovi modifiche di propria iniziativa e segnalando a chi di competenza ogni difetto o inconveniente.
3) Scarpe da lavoro: comode e sicure
Tra i DPI rientrano anche le scarpe antinfortunistiche, indispensabili per proteggere il lavoratore durante le sue mansioni quotidiane. La legge prevede che abbiano determinate caratteristiche come il puntale di sicurezza, le suole antishock, la suola antiscivolo, le suole resistenti agli oli minerali, la lamina anti foro, la tomaia idrorepellente e che siano antistatiche.